La collazione

La collazione: definizione, disciplina giuridica e testo delle norme

In questa guida:

  • Che cosa è la collazione
  • Presupposto della collazione
  • Soggetti tenuti alla collazione
  • L'Oggetto
  • Dispensa dalla collazione
  • Collazione in natura o per imputazione
  • Il testo degli articoli del codice civile sulla collazione

Che cosa è la collazione

La collazione è l'obbligazione in forza della quale taluni soggetti che accettano l'eredità, che hanno ricevuto donazioni in vita dal de cuius, hanno l'obbligo di conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare le porzioni.

Presupposto della collazione

Il presupposto della collazione è la situazione di comunione ereditaria del patrimonio relitto: in dottrina si è sostenuto che non sussista l'obbligo della collazione nel caso in cui il testatore disponga di una serie di legati o nel caso in cui proceda ad una divisione testamentaria. Nel caso di legittimario pretermesso, invece, acquistando la qualità di erede solamente a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, sarà tenuto alla collazione solamente nel momento in cui è qualificato come erede.

Soggetti tenuti alla collazione

soggetti tenuti alla collazione sono identificati dal legislatore nell'art. 737 c.c.: i figli, i loro discendenti ed il coniuge.

L'Oggetto

L'oggetto della collazione sono le donazioni, dirette ed indirette, effettuate dal de cuius. Saranno quindi oggetto di collazione le intestazioni di beni a nome altrui (fattispecie che ricorre allorquando i genitori che acquistano un immobile intestandolo al figlio), i negozi misti con donazione (per la parte di donazione), ma non saranno compresi gli atti a titolo gratuito che non sono sorretti da spirito di liberalità.

Dispensa dalla collazione

La dispensa dalla collazione è qualificabile come un'ulteriore ed autonoma liberalità, effettuata da de cuius nel momento in cui ha compiuto la donazione, o successivamente: egli può infatti stabilire che il lascito sia imputato, per quanto capiente, sulla quota disponibile. Si faccia il seguente esempio: i successori di Tizio sono solamente i suoi due figli, Caio e Sempronio. In vita Tizio ha donato a Caio la somma di euro 40.000,00 ed il patrimonio relitto è pari a 50.000,00:

  • nel caso in cui Caio non fosse stato dispensato dalla collazione: il patrimonio relitto sarebbe 40.000+50.000=90.000 da dividersi tra Caio e Sempronio € 45.000 ciascuno. Caio, avendo già avuto 40.000, avrà diritto a soli 5.000,00 euro;

  • nel caso in cui Caio fosse stato dispensato dalla collazione: i 40.000 sarebbero imputati alla quota disponibile. Nel caso in esame la quota disponibile è 1/3 dell'eredità, quindi 1/3 di euro 90.000=30.000. Caio riterrà euro 30.000 quale quota disponibile e conferirà solamente euro 10.000. Questi euro 10.000 saranno sommati al relictum di 50.000 e, la somma, sarà divisa tra gli eredi Caio e Sempronio (10.000+50.000=60.000/2=30.000) e Caio, avendo conferito 10.000, preleverà 20.000. Alla fine Caio avrà ricevuto, oltre alla sua quota di legittima, la quota disponibile, per un totale di euro 60.000,00.


Collazione in natura o per imputazione

La collazione può farsi in natura o per imputazione: con la collazione in natura è l'intero bene, nella sua fisicità, che viene conferito nella massa ereditaria. Diversamente, la collazione per imputazione prevede una sorta di addebito del valore del bene dalla quota del coerede, e di prelevamento da parte degli altri coeredi, in modo da bilanciare le quote.

Il legislatore dispone che non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore a favore del coniuge, le spese per il mantenimento e l'educazione dei figli e tutte quelle elencate dall'art. 742 c.c.

(Dott.ssa Francesca Tessitore)

Il testo degli articoli del codice civile sulla collazione

Art. 737. Soggetti tenuti alla collazione.
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

Art. 738. Limiti della collazione per il coniuge.
Non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.

Art. 739. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Art. 740. Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.
Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo.

Art. 741. Collazione di assegnazioni varie.
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.

Art. 742. Spese non soggette a collazione.
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770.

Art. 743. Società contratta con l'erede.
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.

Art. 744. Perimento della cosa donata.
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.

Art. 745. Frutti e interessi.
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

Art. 746. Collazione d'immobili.
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.

Art. 747. Collazione per imputazione.
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della aperta successione.

Art. 748. Miglioramenti, spese e deterioramenti.
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione.
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

Art. 749. Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato.
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.

Art. 750. Collazione di mobili.
La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione.
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione.
Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione. 

Art. 751. Collazione del danaro.
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro denaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.

Le distanze nelle costruzioni

Il Codice civile detta una disciplina che limita il diritto di proprietà fondiaria laddove stabilisce la misura di distanze minime che i privati devono rispettare tra una costruzione e l'altra

La ratio della disciplina codicistica è quella di prevenire la creazione di spazi angusti ed insalubri, intercapedini tra costruzioni che, impedendo il passaggio di aria e luce, possono rivelarsi potenzialmente nocive per la salute, l'igiene e la sicurezza.

L'art. 873 c.c., rubricato "Distanze nelle costruzioni", precisa che «le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.» 

Quanto espresso vale dunque per fondi "finitimi", ossia confinanti o contigui, mentre non vi sono problemi in caso di costruzioni unite o aderenti (es. condomini o ville a schiera) oppure se i fondi sono separati da una strada.

Il concetto di "costruzione"


La nozione di "costruzione" a cui il codice fa riferimento non riguarda soltanto gli edifici, ma coinvolge ogni opera caratterizzata da consistenza, solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo e sensibilmente sporgente dal terreno, idonea pertanto a creare intercapedini pregiudizievoli per la sicurezza e per la salubrità del godimento della proprietà.

La giurisprudenza ha ricompreso numerose costruzioni nel concetto esaminato, a titolo esemplificativo balconi, scale esterne in muratura, tettoie, sporti od aggetti di dimensioni consistenti ed altri casi peculiari.

Sono escluse dalla nozione esaminata le costruzioni interrate, completamente al di sotto del livello del suolo, poiché inidonee a provocare pregiudizio.

Il principio della prevenzione


Dalle disposizioni del Codice civilepuò desumersi come, in base ad un criterio meramente temporale, il proprietario che costruisce per primo abbia sostanzialmente il potere di determinare le distanze che le altre costruzioni vicine dovranno rispettare (cd. principio della prevenzione). 

In applicazione del principio della prevenzione, colui che per primo edifichi su un fondo confinante o contiguo potrà: 

a) costruire sul confine ed il vicino potrà costruire in aderenza o in appoggio;

b) costruire con il distacco previsto dalla normativa vigente; 

c) costruire con distacco inferiore alla metà della distanza minima prescritta.

Distanze legali previste da piani regolatori e regolamenti edilizi locali


Disposizioni in materia di distanze tra confini e costruzioni possono rinvenirsi anche nei piani regolatori generali e negli annessi regolamenti comunali edilizi

Secondo la giurisprudenza, tali norme vanno ad integrare quelle previste dal Codice civile, pertanto i regolamenti comunali potranno disporre distanze diverse da quella legale purché non inferiori al minimo prescritto dalla legge.

Siccome la disciplina ha lo scopo di tutelare i fondamentali valori della salute e della sicurezza, nonché peculiari esigenze delle singole realtà locali, eventuali accordi tra privati che derogano alla disposizioni in tema di distanze tra costruzioni sono da considerarsi invalidi.

Deroghe alla disciplina esaminata sono ammesse solo in ipotesi tassative previste dalla legge, quindi neppure il "permesso di costruire" giustifica il superamento delle distanze legali o dei piani regolatori trattandosi di un titolo abilitativo che viene rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi.

Inosservanza della normativa in tema di distanze


Colui che lamenta la violazione delle norme sulle distanze contenute nel Codice civile o in altri strumenti urbanistici, potrà richiedere in primo luogo il risarcimento del danno provocato dalla costruzione illegittimamente costruita.

A questo si aggiunge lo strumento della cd. riduzione in pristino che fornisce tutela in forma specifica consentendo il recupero dello status quo ante mediante la distruzione o l'arretramento dell'opera.

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L'usufrutto - guida legale

In questa guida:

  • Cos'è l'usufrutto
  • La durata dell'usufrutto
  • Come si costituisce l'usufrutto
  • Diritti e obblighi dell'usufruttuario
  • L'estinzione dell'usufrutto
  • Approfondimenti vari in materia di usufrutto

Cos'è l'usufrutto

L'usufrutto è un diritto reale di godimento che, secondo quanto dispone l'art. 981 del codice civile, assicura ad un soggetto (l'usufruttuario) il diritto di utilizzare e godere di bene che è di proprietà altrui.

Quando un bene è gravato da usufrutto il proprietario viene a trovarsi nella situazione di "nudo proprietario", conservandone dunque solo la proprietà ma spogliandosi delle prerogative di uso e godimento dello stesso, dato che sarà solo l'usufruttuario a poter godere del bene, traendo tutte le utilità che possono derivare dallo stesso, con l'obbligo di non cambiarne la destinazione economica.

Si tratta di un istituto conosciuto fin dall'epoca dei giuristi romani, i quali lo definivano, appunto, come lo "ius utendi et fruendi, salva rerum substantiam".

Vedi anche: Le norme del codice civile in materia di usufrutto (Artt. 978 - 1020)

La durata dell'usufrutto

La peculiarità di questo diritto è che esso ha una durata temporanea e, pur in presenza di un termine concordato dalle parti, si estingue, in ogni caso, con la morte del titolare. Il nudo proprietario dunque, alla morte dell'usufruttuario, torna ad acquistare la piena proprietà del bene.

Come si costituisce l'usufrutto

L'usufrutto può essere costituito: per legge (si parla in tal caso di usufrutto legale); per contratto; per testamento; per usucapione. Il diritto può avere ad oggetto sia beni mobili che immobili (così come titoli di credito, universalità, ecc.); deve trattarsi in ogni caso di beni infungibili e inconsumabili, altrimenti, laddove l'oggetto dell'usufrutto riguardi beni consumabili o fungibili si ha il c.d.quasi usufrutto

Diritti e obblighi dell'usufruttuario

Tra i diritti che sorgono in capo all'usufruttuario c'è anzitutto quello di conseguire il possesso del benee di godere della sua utilità e dei suoi frutti sia civili che naturali. L'usufruttuario può, inoltre, cedere il proprio diritto a terzi (se ciò non è vietato dal titolo costitutivo), locare il bene, concedere ipoteca, oltre che ricevere un'indennità (all'atto della cessazione dell'usufrutto) per le migliorie eventualmente apportate al bene stesso. 

Quanto agli obblighidell'usufruttuario, invece, in primis, vi è quello di restituire il bene al termine dell'usufrutto; di utilizzarlo con la diligenza del buon padre di famiglia; di sostenere le spese e gli oneri per la manutenzione ordinaria oltre che pagare le imposte

L'estinzione dell'usufrutto

Il diritto di usufrutto si estingue perscadenza del termine stabilito tra le parti o per morte dell'usufruttuario. Può estinguersi inoltre: per prescrizione ventennale; per consolidazione(laddove l'usufruttuario acquisti anche la proprietà del bene); per il perimento della cosa; per larinuncia dell'usufruttuario. 

Nella guida sono analizzate in modo approfondito le diverse modalità di acquisto dell'usufrutto nonchè i diritti e gli obblighi che ne discendono. 

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La donazione indiretta

La donazione di denaro tra genitore e figlio

Le elargizioni di denaro effettuate con spirito di liberalità tra parenti in linea retta sono soggette agli oneri formali di cui all'art. 782 c.c. e devono, pertanto, rivestire la forma dell'atto pubblico a pena di nullità salvo che si tratti di donazioni di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c., nel qual caso possono essere concluse anche mediante comportamento concludente, come la materiale dazione del denaro. Se l'importo della donazione di denaro eccede i 3.000 euro, tuttavia, in ottemperanza alla normativa antiriciclaggio, la somma non può essere corrisposta in contanti ma con modalità di trasferimento tracciabili. Nel caso in cui il trasferimento venga realizzato a mezzo assegno, in particolare, si ritiene che oggetto della donazionesia non tanto il denaro quanto lo stesso titolo all'ordine che, di conseguenza, deve essere descritto nel contratto di donazionenel rispetto dei requisiti di forma positivamente imposti.

Dal punto di vista fiscale, per le donazioni di denaro tra genitori e figli non è dovuta l'imposta di donazione quando il trasferimento sia di modico valore e sino al limite della franchigia, pari a 1.000.000 euro, oltre la quale l'imposta va corrisposta con aliquota del 4% sull'importo eccedente, mentre è sempre dovuta l'imposta di registro, attualmente stabilita nella misura fissa di 200 euro (cfr. Cass. n. 6096/2016).

Quando il genitore trasferisce al figlio il denaro necessario per l'acquisto di un immobile, invece, si realizza un'ipotesi di donazioneindiretta ex art. 809 c.c. In tal caso, infatti, il denaro rappresenta unicamente il mezzo per l'acquisto dell'immobile, reale fine della donazione, cosicché "il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione(indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto" (Cass. n. 18541/2014).

Abuso edilizio

L'abuso edilizio: prescrizione, confisca e ordine di demolizione

L'abuso edilizio è una fattispecie delittuosa che si concretizza nel momento in cui un soggetto realizza un'opera in assenza di autorizzazione amministrativa o in mancanza di dichiarazione dell'inizio di attività o, ancora, su suolo non edificabile. Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.P.R. 380/2001 "Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso". Dalla citata disposizione normativa ne emergono i soggetti che sono responsabili delle violazioni della normativa urbanistica, ovvero il committente ed il costruttore nonché il direttore dei lavori che è responsabile unitamente ai soggetti stessi per le violazioni del permesso e delle sue modalità esecutive.

Le sanzioni

Le sanzioni irrogate in ipotesi di reati in materia edilizia sono di carattere sia amministrativo che penale. Per espressa previsione normativa non si dà luogo alle sanzioni penali se non prima dell'esaurimento dell'iter amministrativo. Questo principio è contenuto nel già citato D.P.R. 380/2001 (d'ora in poi T.U. Edilizia) all'art. 45 rubricato "norme relative all'azione penale" il cui comma 1 così prevede "L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'art.36". Posta questa doverosa premessa possiamo ora procedere con la disamina delle sanzioni penali connesse con il già citato reato. La norma alla quale fare riferimento è l'art. 44 del T.U. dell'edilizia il quale così dispone: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'
articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso".

La confisca

Il comma due dell'articolo 44 T.U. Edlizia prescrive la confisca dei terreni nelle ipotesi di lottizzazione abusiva accertata con sentenza definitiva riconoscendo che i predetti beni vengono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva cui si è fatto cenno nel comma 2 è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. Di particolare interesse per quanto concerne la confisca è la pronuncia della Corte Costituzionale che con sentenza n. 49/2015 ha rilevato che "È inammissibile, per erronea individuazione del presupposto interpretativo e dell'efficacia del principio di diritto espresso dalla Corte Edu, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nella parte in cui consente che la confisca urbanistica dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite venga disposta anche attraverso una sentenza che dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione, in relazione all'art. 7 Cedu, in riferimento all'art. 117, comma 1, cost". Dalla predetta sentenza si evince come sia ormai consolidato l'orientamento teso ad ammettere che la confisca è una sanzione amministrativa reale e il giudice penale deve disporla anche quando rilevi che il reato di prescrizione abusiva è prescritto, essendo sufficiente la sola materialità dell'illecito. Si prenda, quale utile parametro di riferimento, la sentenza già resa nota dalla Corte di Cassazione tesa ad ammettere che la demolizione del manufatto abusivo ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio. Non ha comunque finalità punitive e ha carattere reale (Cassazione penale sez. III 20 gennaio 2016 n. 9949).

La prescrizione

Questo genere di reato è una contravvenzione e si prescrive in 4 anni dal compimento dell'illecito se, da tale momento, non ci sono stati atti interruttivi della prescrizione o in 5 anni dal compimento dell'illecito se c'è stato un atto interruttivo come potrebbe essere il decreto di citazione a giudizio. Il termine da cui decorre la prescrizione è quello dell'accertamento o dell'avvenuto sequestro ma, se detti interventi dovessero mancare si tratterebbe di reato permanente e dunque la prescrizione sopravviene decorsi cinque anni dalla sentenza di primo grado.

Ordine di demolizione

L'ordine di demolizione non è una sanzione penale. Giova precisare questo aspetto soprattutto per enfatizzare il fatto che finalità di detta sanzione (di natura amministrativa) non è punire il reo al fine di rieducarlo quanto piuttosto ripristinare lo stato dei luoghi e proteggere il territorio da opere non autorizzate e dunque abusive. Non si prescrive mai stante la sua natura amministrativa.

Le distanze tra confini e costruzioni

Il Codice civile detta una disciplina che limita il diritto di proprietà fondiaria laddove stabilisce la misura di distanze minime che i privati devono rispettare tra una costruzione e l'altra

La ratio della disciplina codicistica è quella di prevenire la creazione di spazi angusti ed insalubri, intercapedini tra costruzioni che, impedendo il passaggio di aria e luce, possono rivelarsi potenzialmente nocive per la salute, l'igiene e la sicurezza.

L'art. 873 c.c., rubricato "Distanze nelle costruzioni", precisa che «le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.» 

Quanto espresso vale dunque per fondi "finitimi", ossia confinanti o contigui, mentre non vi sono problemi in caso di costruzioni unite o aderenti (es. condomini o ville a schiera) oppure se i fondi sono separati da una strada.

Il concetto di "costruzione"


La nozione di "costruzione" a cui il codice fa riferimento non riguarda soltanto gli edifici, ma coinvolge ogni opera caratterizzata da consistenza, solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo e sensibilmente sporgente dal terreno, idonea pertanto a creare intercapedini pregiudizievoli per la sicurezza e per la salubrità del godimento della proprietà.

La giurisprudenza ha ricompreso numerose costruzioni nel concetto esaminato, a titolo esemplificativo balconi, scale esterne in muratura, tettoie, sporti od aggetti di dimensioni consistenti ed altri casi peculiari.

Sono escluse dalla nozione esaminata le costruzioni interrate, completamente al di sotto del livello del suolo, poiché inidonee a provocare pregiudizio.

Il principio della prevenzione


Dalle disposizioni del Codice civilepuò desumersi come, in base ad un criterio meramente temporale, il proprietario che costruisce per primo abbia sostanzialmente il potere di determinare le distanze che le altre costruzioni vicine dovranno rispettare (cd. principio della prevenzione). 

In applicazione del principio della prevenzione, colui che per primo edifichi su un fondo confinante o contiguo potrà: 

a) costruire sul confine ed il vicino potrà costruire in aderenza o in appoggio;

b) costruire con il distacco previsto dalla normativa vigente; 

c) costruire con distacco inferiore alla metà della distanza minima prescritta.

Distanze legali previste da piani regolatori e regolamenti edilizi locali


Disposizioni in materia di distanze tra confini e costruzioni possono rinvenirsi anche nei piani regolatori generali e negli annessi regolamenti comunali edilizi

Secondo la giurisprudenza, tali norme vanno ad integrare quelle previste dal Codice civile, pertanto i regolamenti comunali potranno disporre distanze diverse da quella legale purché non inferiori al minimo prescritto dalla legge.

Siccome la disciplina ha lo scopo di tutelare i fondamentali valori della salute e della sicurezza, nonché peculiari esigenze delle singole realtà locali, eventuali accordi tra privati che derogano alla disposizioni in tema di distanze tra costruzioni sono da considerarsi invalidi.

Deroghe alla disciplina esaminata sono ammesse solo in ipotesi tassative previste dalla legge, quindi neppure il "permesso di costruire" giustifica il superamento delle distanze legali o dei piani regolatori trattandosi di un titolo abilitativo che viene rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi.

Inosservanza della normativa in tema di distanze


Colui che lamenta la violazione delle norme sulle distanze contenute nel Codice civile o in altri strumenti urbanistici, potrà richiedere in primo luogo il risarcimento del danno provocato dalla costruzione illegittimamente costruita.

A questo si aggiunge lo strumento della cd. riduzione in pristino che fornisce tutela in forma specifica consentendo il recupero dello status quo ante mediante la distruzione o l'arretramento dell'opera.